Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile.
Riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, il ritardo nel deposito dell'atto di ratifica, da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, giacché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, alimentata dalla lunga prassi della Corte di non rilevare tale inammissibilità, ingenerando nelle province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica, ha indotto la ricorrente in errore scusabile.
- vedi, analogamente, cit., sent. n. 142 del 2012.