Sentenza 183/2012 (ECLI:IT:COST:2012:183)
Massima numero 36496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
04/07/2012; Decisione del
04/07/2012
Deposito del 12/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Titolo
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti: le disposizioni impugnate, che da un lato impongono al sistema regionale e delle autonomie locali il Piano nazionale, approvato con d.m. 31 ottobre 2001, presentano circoscritte ipotesi di incompatibilità, cui i Comuni devono dare attuazione entro 120 giorni, connesse alla localizzazione sensibile dell'impianto, in prossimità di zone pedonali, zone a traffico limitato, sedi stradali, biforcazioni di strade, curve, incroci e accessi di rilevante importanza, sicché attengono non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato, e dall'altro demandano ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale, riservando in tal modo un'ampia parte di normazione alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato, che nel quadro degli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, perseguono interessi riguardo ai quali la potestà legislativa residuale in materia di commercio è recessiva, rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente (distribuzione dell'energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente, circolazione e sicurezza stradale, tutela dei beni di interesse storico e architettonico), muovendo inoltre da erroneo presupposto interpretativo la censura relativa alla competenza nel rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante, che l'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) riserva agli uffici provinciali, essendo evidente che i compiti attribuiti dalla legge statale ai Comuni, vengano esercitati da altro livello di governo ove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti: le disposizioni impugnate, che da un lato impongono al sistema regionale e delle autonomie locali il Piano nazionale, approvato con d.m. 31 ottobre 2001, presentano circoscritte ipotesi di incompatibilità, cui i Comuni devono dare attuazione entro 120 giorni, connesse alla localizzazione sensibile dell'impianto, in prossimità di zone pedonali, zone a traffico limitato, sedi stradali, biforcazioni di strade, curve, incroci e accessi di rilevante importanza, sicché attengono non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato, e dall'altro demandano ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale, riservando in tal modo un'ampia parte di normazione alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato, che nel quadro degli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, perseguono interessi riguardo ai quali la potestà legislativa residuale in materia di commercio è recessiva, rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente (distribuzione dell'energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente, circolazione e sicurezza stradale, tutela dei beni di interesse storico e architettonico), muovendo inoltre da erroneo presupposto interpretativo la censura relativa alla competenza nel rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante, che l'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) riserva agli uffici provinciali, essendo evidente che i compiti attribuiti dalla legge statale ai Comuni, vengano esercitati da altro livello di governo ove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 28
co. 3
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 28
co. 4
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art.
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 15
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2