Sentenza 184/2012 (ECLI:IT:COST:2012:184)
Massima numero 36497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/07/2012;  Decisione del  04/07/2012
Deposito del 12/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36498


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi - Mancata previsione della restituzione alla Regione delle risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta - Ricorso della Regione siciliana - Genericità delle censure - Inconferenza dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, le relative censure risultano del tutto generiche, perché non sorrette da idonea argomentazione volta a chiarire quale lesione le disposizioni impugnate arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese. D'altra parte, anche i parametri invocati dalla Regione sono assolutamente inconferenti, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare genericamente gli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, relativi all'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, senza specificare la ragione per cui il finanziamento con fondi comunitari del credito d'imposta, a beneficio dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato nuovi lavoratori, violerebbe le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali.

- Sulla inammissibilità per genericità delle censure nei giudizi di legittimità in via principale sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011, n. 278 e n. 45 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 2  co. 8

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 2  co. 9

legge  12/07/2011  n. 106  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2