Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato - Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Carattere perplesso e contraddittorio del petitum - Richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio nel caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito. La questione è prospettata in modo perplesso e contraddittorio quanto al petitum e si risolve nella impropria richiesta di un avallo della interpretazione proposta dal rimettente delle norme censurate.
- V., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 26/2012, 49/2011 e 320/2009.