Sentenza 187/2012 (ECLI:IT:COST:2012:187)
Massima numero 36501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
04/07/2012; Decisione del
04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Titolo
Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket ) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Eccepito difetto di interesse a ricorrere - Reiezione.
Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket ) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Eccepito difetto di interesse a ricorrere - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 - il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008 - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle ricorrenti, non dispone la reintroduzione del suddetto ticket, ma prevede misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, non si può ritenere che, attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa, le Regioni ricorrenti abbiano espresso un assenso preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto dalla disposizione impugnata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 - il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008 - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle ricorrenti, non dispone la reintroduzione del suddetto ticket, ma prevede misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, non si può ritenere che, attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa, le Regioni ricorrenti abbiano espresso un assenso preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto dalla disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 17
co. 6
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Altri parametri e norme interposte