Sentenza 187/2012 (ECLI:IT:COST:2012:187)
Massima numero 36502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/07/2012;  Decisione del  04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36501  36503  36504  36505  36506


Titolo
Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket ) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri estranei al riparto di competenze - Motivazione generica in ordine alla ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili le censure aventi ad oggetto l'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 prospettate in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost., poiché la Regione ricorrente ha addotto una motivazione solo generica circa il modo in cui la asserita lesione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione si rifletterebbe sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.

- Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, solo quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto, v. le citate le sentenze nn. 22/2012, 33/2011, 156/2010, 52/2010 e 40/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 17  co. 6

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte