Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket ) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008. Premesso che la Corte aveva già affermato che la disciplina della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie risponde al duplice scopo di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e di garantire a tutti i cittadini in condizioni di parità una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, la disposizione impugnata, nel disporre, oltre al ripristino del ticket, anche l'applicazione della lett. p-bis) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, lascia alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti quelli da adottare per raggiungere gli obiettivi di equilibrio finanziario, condizione questa che consente di escludere l'illegittimità di misure statali in materia di contenimento della spesa pubblica. Essa neppure viola il principio di leale collaborazione poiché riconosce alle Regioni la possibilità di scegliere tra soluzioni diverse tra cui quella di concludere un accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- In relazione all'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, v. la citata sentenza n. 203/2008.
- Riguardo alla necessità che le misure statali in materia di coordinamento della spesa pubblica riconoscano alle Regioni la possibilità di scelta tra strumenti alternativi per raggiungere obiettivi di riequilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 341/2009.