Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket ) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -Asserita inapplicabilità della disciplina censurata alla Regione autonoma finanziariamente autosufficiente in materia sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché all'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008. Poiché la disciplina in materia di ticket non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa finanziaria, ma incide anche sulla quantità e qualità delle prestazioni sanitarie garantite e dunque sui livelli essenziali di assistenza i quali devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale anche in relazione alle soglie di accesso dal punto di vista economico dei cittadini alla loro fruizione, la misura di compartecipazione delle Regioni deve essere omogenea anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori.
- V. le citate le sentenze nn. 203/2008 e n. 134/2006.