Sentenza 187/2012 (ECLI:IT:COST:2012:187)
Massima numero 36505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/07/2012;  Decisione del  04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36501  36502  36503  36504  36506


Titolo
Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Concorrenza di competenze statali e regionali - Incidenza sulle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, precluse alla potestà regolamentare dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Poiché tali misure di compartecipazione attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di competenza esclusiva dello Stato, sia al coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, oggetto di potestà concorrente, l'intreccio e la sovrapposizione di materie non consentono di individuare una materia prevalente, di tal che lo Stato non può esercitare la potestà regolamentare la quale è ad esso attribuita solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva.

- Sull'impossibilità di individuare nella disciplina del ticket una materia prevalente, v. le citate sentenze nn. 330/2011 e 200/2009.

- Sulla sussistenza della potestà regolamentare statale limitatamente alle materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva, v. le citate sentenze nn. 149/2012, 144/2012 e 50/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 17  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte