Sentenza 187/2012 (ECLI:IT:COST:2012:187)
Massima numero 36506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
04/07/2012; Decisione del
04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Titolo
Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, il quale prevede che, nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa tra Stato e Regioni entro il 30 aprile 2012, siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Essendo rivolta sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, la disposizione impugnata trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Neppure è violato il principio di leale collaborazione, essendo riconosciuta alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione, purché sia comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario, ed essendo comunque stabilito che tale previsione si applichi solo nel caso in cui non sia stipulata un'intesa tra Stato e Regione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, il quale prevede che, nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa tra Stato e Regioni entro il 30 aprile 2012, siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Essendo rivolta sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, la disposizione impugnata trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Neppure è violato il principio di leale collaborazione, essendo riconosciuta alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione, purché sia comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario, ed essendo comunque stabilito che tale previsione si applichi solo nel caso in cui non sia stipulata un'intesa tra Stato e Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 17
co. 1
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte