Sentenza 188/2012 (ECLI:IT:COST:2012:188)
Massima numero 36507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/07/2012;  Decisione del  04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36508


Titolo
Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Applicazione agli interventi edilizi - Decorso del termine di 30 giorni assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti - Previsione di un ulteriore potere di intervento dell'amministrazione in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Questione prospettata sull'assunto che la norma censurata escluda il potere generale di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - Mancanza di nesso logico e giuridico tra il dubbio interpretativo e la norma censurata - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., che ha aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la previsione per cui l'intervento dell'amministrazione è consentito decorso il termine di 60 giorni indicato dal comma 3, "ovvero" quello di 30 giorni, previsto per la sola materia edilizia, dal comma 6-bis, posto che il dubbio interpretativo formulato dalla ricorrente, secondo cui il comma 4 restringerebbe il potere di intervento successivo delle amministrazioni locali preposte al governo del territorio, limitandolo ai soli casi indicati di potenziale pregiudizio agli interessi primari selezionati dal legislatore, mentre il comma 6-bis, subordinando l'attività di vigilanza sullo sviluppo del territorio al rispetto del solo comma 4, implicherebbe che lo stesso potere generale di autotutela decisoria assicurato dal comma 3 non sia più esercitabile nella materia edilizia, in quanto surrogato dal potere conferito dal comma 4, non ha alcun nesso logico e giuridico con la norma impugnata, con cui il legislatore si è limitato a coordinare il comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come introdotto dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la previsione normativa sopraggiunta, secondo cui, per la sola materia edilizia, il termine concesso all'amministrazione per vietare l'attività è di 30 giorni, anziché di 60.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 6  co. 1

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte