Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Fondamento costituzionale - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Limiti - Possibilità, per il legislatore, di modificare sfavorevolmente i rapporti giuridici in essere - Condizioni - Necessità che la scelta sia ragionevole e razionale - Accertamento mediante indici rivelatori (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, con reviviscenza della norma abrogata, della disposizione che ha retroattivamente soppresso il premio, previsto in occasione del pensionamento, a favore dei piloti militari rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 21 marzo 2000). (Classif. 007001).
A particolari condizioni, l’art. 3 Cost. può offrire una tutela al legittimo affidamento, il quale non esclude che il legislatore possa comunque adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. (Precedenti: S. 145/2022 - mass. 44840; S. 54/2019 - mass. 41865).
Per stabilire se le disposizioni sopravvenute incidano in maniera irragionevole e, quindi, costituzionalmente illegittima sull’affidamento, costituiscono indici rilevatori il tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima. (Precedenti: S. 108/2019 - mass. 42264; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 160/2013 - mass. 37176).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principî di ragionevolezza e legittimo affidamento, l’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, che ha abrogato l’art. 2261, cod. ordin. militare dopo quattordici anni dalla sua originaria entrata in vigore, producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari e contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale abrogata, introdotta allo specifico fine di dissuadere dall’esodo i piloti militari che, transitando presso compagnie aeree civili, avrebbero conseguito un miglior trattamento economico. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto avente ad oggetto disposizione meramente abrogativa dell’art. 2261, commi 1 e 2, cod. ordinamento militare, comporta la reviviscenza della norma abrogata). (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025).