Sentenza 189/2012 (ECLI:IT:COST:2012:189)
Massima numero 36509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/07/2012;  Decisione del  04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36510  36511


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010 per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso in quanto il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, pur menzionando genericamente il comma 6 dell'art. 13 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, motiva il ricorso facendo riferimento alla sola lettera d) di tale comma, della quale riporta il contenuto ed alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati. Risulta, quindi, inequivoco l'intento del ricorrente di limitare la questione alla lettera d) del comma 6, a nulla rilevando che lo stesso abbia poi concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, genericamente, del «comma 6» del citato art. 13.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 13  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte