Sentenza 189/2012 (ECLI:IT:COST:2012:189)
Massima numero 36510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/07/2012; Decisione del
04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure riferite alle norme statutarie - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure riferite alle norme statutarie - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010 per genericità e indeterminatezza delle censure in quanto il ricorrente, nell'affermare che la disposizione denunciata «eccede l'ambito della competenza statutaria», non ha dedotto la violazione di alcun "limite" alla potestà legislativa provinciale, ma ha inteso solo affermare che la lettera d) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province autonome dai suddetti articoli dello statuto: non era perciò necessario riportare nel ricorso l'elenco completo di dette materie.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010 per genericità e indeterminatezza delle censure in quanto il ricorrente, nell'affermare che la disposizione denunciata «eccede l'ambito della competenza statutaria», non ha dedotto la violazione di alcun "limite" alla potestà legislativa provinciale, ma ha inteso solo affermare che la lettera d) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province autonome dai suddetti articoli dello statuto: non era perciò necessario riportare nel ricorso l'elenco completo di dette materie.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
23/12/2010
n. 15
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte