Sentenza 189/2012 (ECLI:IT:COST:2012:189)
Massima numero 36511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
04/07/2012; Decisione del
04/07/2012
Deposito del 16/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.
Non è fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
23/12/2010
n. 15
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 17