Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione dei redditi - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - Ius superveniens direttamente incidente sulla norma censurata e retroattivamente applicabile, ove più favorevole - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
È disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289 del 2002, impugnato in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 53 e 97 Cost. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, del d. l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012: detto ius superveniens, che incide direttamente sulla norma censurata ed è applicabile retroattivamente, ove piú favorevole, rende necessaria da parte del giudice a quo una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
- In tema di restituzione degli atti al giudice a quo per effetto del mutamento del quadro normativo, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 24/2012, 326/2011 e 311/2011.