Sentenza 191/2012 (ECLI:IT:COST:2012:191)
Massima numero 36513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Commercio - Istituzione dell'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto in Lazio" - Implicita valutazione di miglior qualità del prodotto, insita nella circostanza dell'origine territoriale - Misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione - Ostacolo alla libera circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Commercio - Istituzione dell'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto in Lazio" - Implicita valutazione di miglior qualità del prodotto, insita nella circostanza dell'origine territoriale - Misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione - Ostacolo alla libera circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. Regione Lazio n. 9 del 2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio) in quanto gli articoli da 34 a 36 del TFUE - che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. - vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente". Infatti, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la "misura di effetto equivalente" è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari": la legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. Regione Lazio n. 9 del 2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio) in quanto gli articoli da 34 a 36 del TFUE - che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. - vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente". Infatti, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la "misura di effetto equivalente" è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari": la legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
05/08/2011
n. 9
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 34
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 35
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 36