Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento di euro 1.600.000,00 attinto dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione AGENSUD n. 78/88, attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 24242 - U.P.B. 06.02.004, denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57" - Mancato inserimento del predetto importo nell'allegato 3 al bilancio 201, denominato "Tabella delle economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011" - Violazione del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
E' illegittimo l'art. 15-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che l'ha integralmente sostituita - nella parte in cui prevede un finanziamento di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo attinto dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione Agensud n. 78/88, attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 24242 - U.P.B. 06.02.004, denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57», senza però riportarlo nell'allegato 3, recante la «Tabella delle economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011», in tal modo violando il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., che impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo senza la previa verifica della sua disponibilità giuridica e contabile in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- Sul principio contabile dell'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge, vedi, cit, sent. n. 70 del 2012.