Sentenza 192/2012 (ECLI:IT:COST:2012:192)
Massima numero 36515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento per il complessivo importo di euro 2.800.000,00 mediante impiego di alcune economie di spesa realizzate nel precedente esercizio - Mancata approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010 - Impossibilità di utilizzare le relative economie di spesa - Violazione del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento per il complessivo importo di euro 2.800.000,00 mediante impiego di alcune economie di spesa realizzate nel precedente esercizio - Mancata approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010 - Impossibilità di utilizzare le relative economie di spesa - Violazione del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' illegittimo l'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che per il finanziamento degli interventi volti a valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo provvede, tra l'altro, mediante impiego di alcune economie di spesa, in modo che euro 1.200.000,00 gravino sulle economie vincolate relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - U.P.B. 08.02.002, denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98» (lettera b), ed euro 1.600.000,00 siano tratti dalle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (lettera c), trattandosi di operazione estrapolativa delle economie dalle componenti del risultato di amministrazione degli anni precedenti, a prescindere dall'esito negativo o positivo dello stesso, che invece appare dirimente ai fini della legittima destinazione di eventuali risorse residuali a nuove finalità.
E' illegittimo l'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che per il finanziamento degli interventi volti a valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo provvede, tra l'altro, mediante impiego di alcune economie di spesa, in modo che euro 1.200.000,00 gravino sulle economie vincolate relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - U.P.B. 08.02.002, denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98» (lettera b), ed euro 1.600.000,00 siano tratti dalle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (lettera c), trattandosi di operazione estrapolativa delle economie dalle componenti del risultato di amministrazione degli anni precedenti, a prescindere dall'esito negativo o positivo dello stesso, che invece appare dirimente ai fini della legittima destinazione di eventuali risorse residuali a nuove finalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
23/08/2011
n. 35
art. 3
co. 2
legge della Regione Abruzzo
23/08/2011
n. 35
art. 3
co. 2
legge della Regione Abruzzo
09/11/2011
n. 39
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte