Sentenza 192/2012 (ECLI:IT:COST:2012:192)
Massima numero 36516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento di euro 2.000.000,00 attraverso il fondo FIRA (Finanziaria regionale abruzzese) - Insufficiente disponibilità - Saldo finanziario incongruente con il principio di neutralità contabile della variazione di bilancio - Violazione del principio della copertura finanziaria - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Possibilità di applicazione medio tempore della norma abrogata - Illegittimità costituzionale della disposizione nella formulazione originaria.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento di euro 2.000.000,00 attraverso il fondo FIRA (Finanziaria regionale abruzzese) - Insufficiente disponibilità - Saldo finanziario incongruente con il principio di neutralità contabile della variazione di bilancio - Violazione del principio della copertura finanziaria - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Possibilità di applicazione medio tempore della norma abrogata - Illegittimità costituzionale della disposizione nella formulazione originaria.
Testo
E' illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 5, recante «Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013), che l'ha integralmente sostituita - che modificando i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), prevede, al comma 1, che lo stanziamento, destinato al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", viene finanziato: quanto ad euro 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); quanto ad euro 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77 del 2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA (Finanziaria regionale abruzzese), perché quest'ultimo risulta già utilizzato nella misura di euro 1.200.000,00 per il finanziamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2011, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, sicché lo stanziamento di euro 4.000.000,00 resta coperto solamente nei limiti di euro 2.800.000,00, con violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
E' illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 5, recante «Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013), che l'ha integralmente sostituita - che modificando i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), prevede, al comma 1, che lo stanziamento, destinato al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", viene finanziato: quanto ad euro 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); quanto ad euro 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77 del 2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA (Finanziaria regionale abruzzese), perché quest'ultimo risulta già utilizzato nella misura di euro 1.200.000,00 per il finanziamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2011, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, sicché lo stanziamento di euro 4.000.000,00 resta coperto solamente nei limiti di euro 2.800.000,00, con violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
23/08/2011
n. 35
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte