Sentenza 192/2012 (ECLI:IT:COST:2012:192)
Massima numero 36517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36514  36515  36516  36518


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a favore dei malati oncologici - Finanziamento attraverso la destinazione vincolata di parte delle entrate incamerate in un capitolo di parte corrente - Variazione di bilancio comportante un saldo negativo di euro 1.900.000, 00 - Conseguente squilibrio del bilancio 2011 - Violazione del principio della copertura finanziaria - Violazione del principio di unità del bilancio - Violazione dei principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella originale formulazione (anteriormente alla sostituzione con l'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che estendendo, con i commi 2 e 3, ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati, i sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 21 aprile 1977, n. 19 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare), per un onere valutato in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2011, con il comma 4, ai fini della copertura della spesa, apporta variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, in termini di competenza e di cassa, in particolare l'incremento di euro 1.100.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e la diminuzione di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie»; incremento di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte spesa denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», in modo che il risultato mostra un saldo negativo per euro 1.900.000,00 e la prevista spesa risulta priva di copertura per l'importo corrispondente, con conseguente squilibrio del bilancio 2011, violazione del principio inderogabile della previa copertura della spesa in sede legislativa, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  23/08/2011  n. 35  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte