Sentenza 192/2012 (ECLI:IT:COST:2012:192)
Massima numero 36518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36514  36515  36516  36517


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a favore dei malati oncologici - Finanziamento attraverso la destinazione vincolata di parte delle entrate incamerate in un capitolo di parte corrente - Aleatorietà delle stime del gettito della entrata - Rinvio a provvedimenti della Giunta regionale e degli uffici finanziari per la determinazione della copertura finanziaria - Violazione del principio della copertura finanziaria - Violazione del principio di unità del bilancio - Violazione dei principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che destina al finanziamento degli interventi a favore dei malati oncologici le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004), riducendo ad euro 200.000,00 la somma stanziata e modificando in termini di competenza e di cassa il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, con l'incremento di euro 200.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e di euro 200.000,00 lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», poiché alla luce dell'aleatorietà delle entrate di cui all'art. 85 della legge regionale n. 15 del 2004, in materia di recupero dei sottotetti, il comma 5 dell'art. 31 dispone che l'erogazione della spesa sia consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate dalla Giunta regionale, con incertezza delle stime e dell'esito finale negativo dell'accertamento, in contrasto con l'esigenza che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare, e con violazione dei principi, fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost., di unità del bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita, della previa copertura della spesa in sede legislativa da cui deriva la necessità della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui articolazione ed approvazione è riservata al Consiglio regionale e non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale, che si realizzano nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa, e non consentono di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.

- Sulla necessità che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare», vedi, cit., sent. n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010.

- Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, vedi, cit, sent. n. 70 del 2012.

- Sulla necessità della stima e la copertura di bilancio in sede preventiva, per la salvaguardia della gestione finanziaria, vedi, cit., sent. n. 115 del 2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  23/08/2011  n. 35  art. 31  co. 

legge della Regione Abruzzo  09/11/2011  n. 39  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte