Reati e pene - In genere - Principio di proporzionalità della pena - Necessaria proporzione della sanzione rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato - Incidenza, quanto al profilo soggettivo, di patologie o disturbi significativi della personalità che influiscono, diminuendola, sulla rimproverabilità della condotta. (Classif. 210001).
Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., esige che la pena sia adeguatamente calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al suo disvalore soggettivo, il quale dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori – quali principalmente patologie o disturbi significativi della personalità – che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).
Al minor grado di rimproverabilità soggettiva deve corrispondere una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938).