Decreto-legge - Carattere plurimo - Decreti-legge "milleproroghe" - Ratio - Preesistenza dell'urgenza di intervenire sulla scadenza di termini o incidere su situazioni che richiedono interventi regolatori di natura temporale - Necessaria omogeneità delle disposizioni inserite in sede di conversione rispetto a tale ratio originaria - Possibilità di inserire, in sede di conversione, disposizioni che pongono normative "a regime", perseguono finalità ordinamentali o siano collegate a un'altra disposizione a sua volta inserita in sede di conversione (omogeneità "transitiva") - Esclusione. (Classif. 076004).
Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo occorre verificare la coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. (Precedente: S. 245/2022 - mass. 45226).
I decreti milleproroghe (species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo), sono una tipologia di decreto-legge connotato dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Rispetto a tali decreti non è però consentito l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria, in quanto determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (Precedenti: S. 23/2026 - mass. 47286; S. 154/2015 - mass. 38489).