Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Deducibilità del contributo straordinario dall'IRES - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255024).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. 1, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e successivamente modificato dall’art. 1, comma 120, lett. a), b) e c), della legge n. 197 del 2022, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Il suddetto contributo è stato emanato nell’ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall’invasione russa dell’Ucraina, nel cui contesto le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all’attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali, che ha reso necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. In questi termini, il prelievo ha riguardato esclusivamente una capacità contributiva riconducibile a un incremento “speculativo” dei prezzi di vendita dei prodotti energetici. Data questa particolare struttura e finalità del contributo, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari. Nel caso in esame, inoltre, nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della censurata mancata deducibilità del contributo straordinario: qualora il legislatore, in vista della complessiva esigenza di gettito del biennio, avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi prevederne, nell’anno successivo, la deducibilità dall’IRES, l’effetto sarebbe stato sostanzialmente analogo, senza alcun miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o tutti) del contributo. Parimenti non fondata è la questione relativa alla violazione del divieto di doppia imposizione, evocato in termini non pertinenti: il mancato riconoscimento della deducibilità di un’imposta dall’IRES non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica quando i presupposti dei due tributi sono diversi. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46429; S. 111/2024 - mass. 46240; S. 262/2020 - mass. 42996).