Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36520  36521  36522  36523  36524  36525


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Ripartizione degli oneri sulla base di apposito decreto ministeriale che classifica gli enti in quattro classi secondo parametri di virtuosità - Previsione di "un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni" - Ricorso della Regione Sardegna - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Mancata attuazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del d.l. n. 98 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, poiché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 30, comma 4, della legge n. 183 del 2011, senza che la stessa abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 2

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte