Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36519  36521  36522  36523  36524  36525


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Ripartizione degli oneri sulla base di apposito decreto ministeriale che classifica gli enti in quattro classi secondo parametri di virtuosità - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011 censurato, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, nella parte in cui stabiliva che, al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo «l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica», fissati dal comma 5 dello stesso art. 20 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 i predetti enti fossero divisi, con un apposito decreto ministeriale, «in quattro classi» sulla base di alcuni parametri di virtuosità, tra i quali sono compresi anche «indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi» e che gli enti collocati nella classe più virtuosa «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». Premesso che la mancata alterazione sostanziale della normativa censurata fa sì che le questioni prospettate sul testo di tali disposizioni, come vigenti al momento dell'impugnazione, si trasferiscano sul testo oggi in vigore, come risulta modificato successivamente alla loro impugnazione dall'art. 30, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011, le disposizioni censurate non sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del 2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, di tal che, in caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009.

- Riguardo al trasferimento della questione di costituzionalità sul testo normativo novellato, v. le citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 2

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 2

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 3

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte