Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36519  36520  36522  36523  36524  36525


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni - Individuazione - Innalzamento della soglia demografica che l'insieme dei Comuni deve raggiungere - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promossa in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948. La disposizione impugnata, concernente l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni, non si applica alle Regioni speciali ed alle Province autonome posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del 2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, nonché nell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011 che contiene una specifica clausola di salvaguardia la quale fa salvo il metodo pattizio nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 2

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 14  co. 31

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte