Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure previste per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - Estensione agli anni 2014 e successivi, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "anche agli anni 2014 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014». Tale norma, nell'estendere a tempo indeterminato le misure restrittive già previste nella precedente normativa di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, fa venir meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché detta normativa possa essere considerata quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.
- In tema di individuazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 148 del 2012; n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010