Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure già previste di restrizioni alla spesa degli enti territoriali - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "per gli anni 2012 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014", nonché dell'espressione "a decorrere dall'anno 2012" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel prevedere ulteriori tagli alle spese delle Regioni speciali, a decorrere dall'anno 2012, fa venir meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.