Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36519  36520  36521  36522  36523  36525


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - - Misure già previste di restrizioni alla spesa delle Regioni ordinarie, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione delle espressioni "a decorrere dall'anno 2012" e "a decorrere dall'anno 2013" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo

Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel porre misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse, fa venire meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 5

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 5

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 5

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27