Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - - Misure già previste di restrizioni alla spesa delle Regioni ordinarie, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione delle espressioni "a decorrere dall'anno 2012" e "a decorrere dall'anno 2013" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel porre misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse, fa venire meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.