Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, promosse per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 stante la genericità delle censure, dal momento che la ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui ritiene che la disposizione impugnata, nel disporre la riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte, abbia violato le proprie attribuzioni costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 20
co. 17
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte