Sentenza 193/2012 (ECLI:IT:COST:2012:193)
Massima numero 36525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36519  36520  36521  36522  36523  36524


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, promosse per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 stante la genericità delle censure, dal momento che la ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui ritiene che la disposizione impugnata, nel disporre la riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte, abbia violato le proprie attribuzioni costituzionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 20  co. 17

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte