Ordinanza 194/2012 (ECLI:IT:COST:2012:194)
Massima numero 36526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento militare - Pensione privilegiata - Giudizio pensionistico contabile - Consulenza tecnica d'ufficio - Pareri medico-legali richiesti ai collegi medici istituiti presso le pubbliche amministrazioni - Partecipazione dei consulenti di parte - Asserita inapplicabilità delle garanzie processuali riconosciute dal codice di procedura civile - Asserito deficit di contraddittorio - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Errata individuazione della norma censurata - Omesso tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Ordinamento militare - Pensione privilegiata - Giudizio pensionistico contabile - Consulenza tecnica d'ufficio - Pareri medico-legali richiesti ai collegi medici istituiti presso le pubbliche amministrazioni - Partecipazione dei consulenti di parte - Asserita inapplicabilità delle garanzie processuali riconosciute dal codice di procedura civile - Asserito deficit di contraddittorio - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Errata individuazione della norma censurata - Omesso tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/03/2010
n. 66
art. 189
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte