Ordinanza 195/2012 (ECLI:IT:COST:2012:195)
Massima numero 36527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Beni ubicati in Sicilia che perdono la destinazione a servizi di carattere nazionale - Assoggettabilità al regime della "permuta demaniale" da parte dello Stato - Asserito contrasto con lo statuto che prevede in via generale l'assegnazione alla Regione dei beni demaniali e patrimoniali - Evocazione di parametro immotivata - Evocazione di disciplina statutaria non pertinente - Censura avente un profilo esclusivamente dominicale, atta a configurare una vindicatio rei - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio di cui al d.P.R. n. 1825 del 1961, dell'art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che possono costituire oggetto di «permuta demaniale» da parte dello Stato anche quei beni che, ubicati in Sicilia, perdono la loro destinazione a servizi di carattere nazionale. Infatti, la disciplina statutaria evocata non è pertinente non essendo essa, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, suscettibile di produrre effetto rispetto alle situazioni sopravvenute alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime e tenuto conto della circostanza che la disposizione impugnata implica una mera traslazione dei connotati pubblicistici da un immobile ad un altro al fine di consentirne una gestione economicamente più vantaggiosa, di tal che la censura prospettata, anziché investire una pretesa menomazione delle attribuzioni legislative costituzionalmente garantite, si risolve in una vindicatio rei concernente il potere di disposizione dei beni che potranno essere oggetto dei provvedimenti di permuta, tutelabile nelle competenti sedi giurisdizionali comuni. La ricorrente ha infine omesso di considerare che la disposizione impugnata esclude dalle operazioni di permuta tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del d.lgs. n. 85 del 2010, ed inoltre che l'art. 19-bis dello stesso d.l. n. 138 del 2011 prevede espressamente che l'attuazione delle relative disposizioni debba avvenire, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

- Relativamente alla riferibilità delle disposizioni degli artt. 32 e 33 dello Statuto della Regione siciliana al momento dell'entrata in vigore dello stesso, v. le citate sentenze nn. 31/1959 e 383/1991.

- In relazione alla estraneità delle controversie riguardanti la titolarità di beni (vindicatio rei) alla competenza del giudice costituzionale, v. la citata sentenza n. 319/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 6  co. 6

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 32

statuto regione Sicilia  art. 33

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/12/1961  n. 1825  art.