Ordinanza 196/2012 (ECLI:IT:COST:2012:196)
Massima numero 36528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 19/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Richiesta di interruzione della gravidanza senza informarne i genitori - Provvedimento di "autorizzazione a decidere" del giudice tutelare - Asserita violazione del diritto alla vita, del diritto alla salute, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di tutela dell'embrione umano - Esclusiva spettanza alla donna della decisione sull' an - Irrilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma della Costituzione. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dall'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 e, nella specie, attivato a seguito della richiesta, del locale Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i genitori. Come più volte affermato da questa Corte, in tale procedimento al giudice tutelare è affidato solo il compito di emettere la "autorizzazione a decidere" (finalizzata ad integrare la volontà della minorenne, dati i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire), non quello di decidere o di codecidere, sull'an della interruzione della gravidanza. Ne deriva che la denunciata norma dell'art. 4 della legge n. 194 del 1978, che tale interruzione consente, non viene in applicazione del giudizio a quo.

- Sul ruolo del giudice tutelare nel procedimento di cui all'art. 12 della legge n. 194 del 1978: sentenza n. 196 del 1987; ordinanze n. 463 del 1988, n. 293 del 1993, 76 del 1996, n. 126 e n. 514 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  22/05/1978  n. 194  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte