Sentenza 198/2012 (ECLI:IT:COST:2012:198)
Massima numero 36531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36530  36532  36533  36534  36535  36536  36537  36538


Titolo
Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Difetto di interesse - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, relativamente all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le Regioni con un numero di consiglieri regionali inferiore a quello indicato dall'articolo stesso, non possono aumentarlo, riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., per difetto di interesse, in quanto nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello, e riguardo all'art. 97 Cost. per difetto assoluto di motivazione

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 14  co. 1

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte