Sentenza 198/2012 (ECLI:IT:COST:2012:198)
Massima numero 36532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36530  36531  36533  36534  36535  36536  36537  36538


Titolo
Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria - Evocazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione - Mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, relativamente all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l'efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, non spiegando le ricorrenti in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni.

- Sull'invocabilità, da parte delle Regioni, di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, vedi, cit., sent. n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 14  co. 1

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte