Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria - Evocazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione - Mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, relativamente all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l'efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, non spiegando le ricorrenti in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni.
- Sull'invocabilità, da parte delle Regioni, di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, vedi, cit., sent. n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009.