Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorsi delle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le censure relative prospettate dalle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, perché non viene fornita alcuna motivazione della denunciata violazione del principio di leale collaborazione.
- Sull'obbligo di motivazione, relativamente alla denuncia di violazione del principio di leale collaborazione, vedi, cit, sent. n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011.