Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Evocazione di parametri non richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti a proporre ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le censure prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti.
- Sulla necessaria corrispondenza tra il contenuto della delibera per la proposizione del ricorso, e l'oggetto dello stesso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell'organo legittimato a proporlo, vedi, cit, sent. n. 205 del 2011, anche ai fini dell'esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sent. n. 311 e n. 27 del 2008, e n. 453 del 2007).