Sentenza 198/2012 (ECLI:IT:COST:2012:198)
Massima numero 36535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Regioni a statuto speciale - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Adeguamento ai parametri statali quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed "elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente" - Imposizione di limiti e condizioni con legge ordinaria in una materia, quale la disciplina degli organi regionali e dei loro componenti, riservata agli statuti speciali adottati con legge costituzionale - Violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Regioni a statuto speciale - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Adeguamento ai parametri statali quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed "elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente" - Imposizione di limiti e condizioni con legge ordinaria in una materia, quale la disciplina degli organi regionali e dei loro componenti, riservata agli statuti speciali adottati con legge costituzionale - Violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Testo
E' illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost. (con l'assorbimento di ulteriori profili), l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, è condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, poiché la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, per cui l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost. (con l'assorbimento di ulteriori profili), l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, è condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, poiché la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, per cui l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 14
co. 2
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 24
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 25
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 36
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 47
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 48
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
statuto regione Valle d'Aosta
art. 14
statuto regione Valle d'Aosta
art. 15
statuto regione Valle d'Aosta
art. 16
statuto regione Valle d'Aosta
art. 25
statuto regione Sardegna
art. 15
statuto regione Sardegna
art. 16
Altri parametri e norme interposte