Regione (in genere) - Numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione degli emolumenti dei consiglieri - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti - Ricorsi delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto - Asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria in quanto la norma statale stabilisce le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale - Asserita violazione della potestà statutaria delle Regioni - Asserita esorbitanza dello Stato dalle competenze attribuitegli in materia di struttura organizzativa delle Regioni - Insussistenza - Introduzione di criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, in coerenza con il principio di eguaglianza, nel quadro generale del contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 121 e 123 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, giacché la disposizione, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica», in tal modo intervenendo sulla struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost. e fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), in applicazione del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati.
- Sull'applicazione del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti riguardo al rapporto tra elettori e assessori, vedi, cit., sent. n. 96 del 1968.