Sentenza 198/2012 (ECLI:IT:COST:2012:198)
Massima numero 36537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Regione (in genere) - Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Adozione entro sei mesi con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita irragionevolezza di un termine di cui la Regione non dispone compiutamente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Regione (in genere) - Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Adozione entro sei mesi con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita irragionevolezza di un termine di cui la Regione non dispone compiutamente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento al principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, nella parte in cui dispone che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, giacché la norma richiede l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l'eventuale questione di legittimità costituzionale.
Non è fondata, in riferimento al principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, nella parte in cui dispone che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, giacché la norma richiede l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l'eventuale questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 14
co. 1
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 14
co. 1
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
legge
12/11/2011
n. 183
art. 30
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte