Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 628, terzo comma, numero 3-bis, cod. pen.) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d'età - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima pen. – che prevede un generale divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse dalla minore età rispetto a talune aggravanti, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora – viola il principio di eguaglianza in quanto introduce una deroga in favore dei soli condannati minorenni e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente. La ridotta rimproverabilità e colpevolezza, che è alla base dell’eccezione prevista dal legislatore per la minore età, non può infatti non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Identica è, del resto, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto – equiparate a vari altri fini nell’ordinamento penale – e la ratio delle due diminuenti. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige pertanto che l’esclusione prevista per il minorenne si estenda anche alla posizione degli imputati affetti da vizio parziale di mente, rispetto ai quali, anzi, le ragioni dell’attenuazione di pena valgono a fortiori, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza è presunta in via generale dal legislatore. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 98/2023 - mass. 45647; S. 2/2022 - mass. 44463, 44465; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20539, 20541, 20542).