Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con il trattato europeo, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con il principio di preemption - Genericità e indeterminatezza delle censure - Impossibilità di individuare i termini della questione - Inammissibilità.
Va dichiarata l'inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del TFUE e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della c.d. preemption, in quanto l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, mentre nella specie l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità.
- Vedi, analogamente, sentenza n. 119 del 2010.