Sentenza 199/2012 (ECLI:IT:COST:2012:199)
Massima numero 36539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36540  36541


Titolo
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con il trattato europeo, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con il principio di preemption - Genericità e indeterminatezza delle censure - Impossibilità di individuare i termini della questione - Inammissibilità.

Testo

Va dichiarata l'inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del TFUE e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della c.d. preemption, in quanto l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, mentre nella specie l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità.

- Vedi, analogamente, sentenza n. 119 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 4  co. 

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 14  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 106  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 345  

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)    n.   art. 36