Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Ricorsi delle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna e Umbria - Evocazione di parametro di legittimità diverso da quelli che sovrintendono al riparto di competenze - Onere di indicare e motivare la possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze - Ammissibilità della questione.
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni allorquando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare un vulnus alle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una "possibile ridondanza" della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. Nella specie, le Regioni hanno fornito una sufficiente motivazione in ordine ai profili della "possibile ridondanza" sul riparto di competenze della denunciata violazione, evidenziando la potenziale lesione della potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali (e della relativa competenza regolamentare degli enti locali) che deriverebbe dalla violazione dell'art. 75 Cost.