Sentenza 199/2012 (ECLI:IT:COST:2012:199)
Massima numero 36541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Contenuto precettivo riproduttivo della ratio della norma abrogata e che, anzi, rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house - Violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria - Lesione indiretta delle competenze costituzionali delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Contenuto precettivo riproduttivo della ratio della norma abrogata e che, anzi, rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house - Violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria - Lesione indiretta delle competenze costituzionali delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Testo
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, la norma impugnata detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ma ne riproduce anche letteralmente svariate disposizioni.
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, la norma impugnata detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ma ne riproduce anche letteralmente svariate disposizioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 4
co.
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte