Sentenza 199/2012 (ECLI:IT:COST:2012:199)
Massima numero 36541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36539  36540


Titolo
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Contenuto precettivo riproduttivo della ratio della norma abrogata e che, anzi, rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house - Violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria - Lesione indiretta delle competenze costituzionali delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, la norma impugnata detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ma ne riproduce anche letteralmente svariate disposizioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 4  co. 

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte