Sentenza 200/2012 (ECLI:IT:COST:2012:200)
Massima numero 36542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
17/07/2012; Decisione del
17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Titolo
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Conseguenze di ordine finanziario collegate al tempestivo adeguamento - Elemento di valutazione della virtuosità delle Regioni e degli enti locali ai fini del riparto delle risorse finanziarie determinate annualmente con il patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Non applicabilità della norma medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Conseguenze di ordine finanziario collegate al tempestivo adeguamento - Elemento di valutazione della virtuosità delle Regioni e degli enti locali ai fini del riparto delle risorse finanziarie determinate annualmente con il patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Non applicabilità della norma medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, proposte, complessivamente, dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione e - dalla Regione autonoma Sardegna - in riferimento agli articoli 3, primo comma, lettere d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lettere a), b), e), f) ed m), e 7 dello statuto di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). Infatti, la disposizione censurata, come è stato sottolineato dall'Avvocatura dello Stato e da alcune Regioni ricorrenti, è stata abrogata dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 183 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'abrogazione è, dunque, intervenuta prima che scadesse il termine di adeguamento al principio imposto alle Regioni, individuato nel 30 settembre 2012, e prima che la disposizione medesima potesse esplicare effetti, previsti a partire dall'anno 2012. Ne consegue che la norma non ha potuto ricevere alcuna applicazione durante il periodo in cui è rimasta in vigore.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, proposte, complessivamente, dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione e - dalla Regione autonoma Sardegna - in riferimento agli articoli 3, primo comma, lettere d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lettere a), b), e), f) ed m), e 7 dello statuto di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). Infatti, la disposizione censurata, come è stato sottolineato dall'Avvocatura dello Stato e da alcune Regioni ricorrenti, è stata abrogata dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 183 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'abrogazione è, dunque, intervenuta prima che scadesse il termine di adeguamento al principio imposto alle Regioni, individuato nel 30 settembre 2012, e prima che la disposizione medesima potesse esplicare effetti, previsti a partire dall'anno 2012. Ne consegue che la norma non ha potuto ricevere alcuna applicazione durante il periodo in cui è rimasta in vigore.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 3
co. 4
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 4
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 4
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 4
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 4
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 4
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 7
Altri parametri e norme interposte