Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Calabria - Asserita carenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza necessari per la decretazione d'urgenza - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 70 e 77 Cost. La censura risulta priva di motivazione. Infatti, a parte una mera evocazione degli articoli 70 e 77 Cost., né l'atto introduttivo del giudizio, né la successiva memoria offrono alcun argomento a suffragio della censura, che documenti l'asserita mancanza di presupposti per la decretazione d'urgenza. Inoltre, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Nel caso di specie la ricorrente non spiega in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze costituzionali delle Regioni.
Precedente richiamati:
- sui limiti della invocabilità da parte delle Regioni, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, di parametri diversi rispetto da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione: sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009.