Sentenza 200/2012 (ECLI:IT:COST:2012:200)
Massima numero 36544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36542  36543  36545  36546  36547  36548  36549  36550


Titolo
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi costituzionali in materia economica - Asserita lesione della potestà legislativa autonoma delle Regioni - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilità della questione.

Testo

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Puglia in riferimento agli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, 117 Cost. Le censure sono generiche e indeterminate. Infatti, in primo luogo, la censura si appunta sull'intero art. 3, senza puntualizzare ulteriormente quali disposizioni di esso intenda investire, sebbene l'art. 3 abbia un contenuto complesso. Inoltre, il richiamo ai parametri di cui agli artt. 41, 42 e 43 Cost. risulta generico e indeterminato. Si asserisce, senza argomentare, la sussistenza di un conflitto tra tali previsioni costituzionali e il principio di liberalizzazione delle attività economiche statuito nella disposizione impugnata, principio che tra l'altro non è affermato in termini assoluti, ma deve essere modulato al fine di soddisfare una serie di esigenze, alcune delle quali riproducono anche testualmente i contenuti dell'art. 41 Cost., e ne annoverano di ulteriori; né viene spiegato per quali ragioni le previsioni costituzionali e quella legislativa, mirata alla liberalizzazione, non sarebbero armonizzabili. Anche le censure basate sugli artt. 114, terzo comma, e 117 Cost. risultano indeterminate in quanto i suddetti parametri sono evocati genericamente, senza neppure specificare quali aspetti delle disposizioni costituzionali richiamate, che hanno un contenuto particolarmente complesso e articolato, dovrebbero rilevare nel presente giudizio.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte