Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio e attività produttive - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Lazio in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. L'intervento statale censurato deve essere inquadrato nel campo delle competenze statali di portata trasversale relative alla tutela della concorrenza. In questo ambito il legislatore ha inteso stabilire alcuni principi in materia economica orientati appunto allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi all'interno della cornice delineata dai principi costituzionali. La disposizione impugnata afferma il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore statale ha elencato all'art. 3, comma 1. Complessivamente considerata, essa non rivela elementi di incoerenza con il quadro costituzionale, in quanto il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale.
Precedenti richiamati:
- in materia di utilità sociale dell'attività economica: sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 388 del 1992.