Sentenza 200/2012 (ECLI:IT:COST:2012:200)
Massima numero 36549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  17/07/2012;  Decisione del  17/07/2012
Deposito del 20/07/2012; Pubblicazione in G. U. 25/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36542  36543  36544  36545  36546  36547  36548  36550


Titolo
Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attività economiche attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di legalità sostanziale per l'indeterminatezza della potestà regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento al principio di legalità sostanziale, all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. A prescindere da ogni considerazione circa la conformità della disposizione impugnata al modello di delegificazione delineato all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per quanto riguarda la violazione delle competenze regionali occorre osservare che la norma censurata (diversamente dal precedente comma 3) ha un ambito di applicazione circoscrivibile alle sole materie di competenza statale e pertanto legittimamente consente al Governo di esercitare la potestà regolamentare per eliminare ulteriori - rispetto a quelle stabilite dai commi precedenti - restrizioni al libero esercizio delle attività economiche. Questa lettura della disposizione censurata è l'unica compatibile sia con il testo costituzionale, che vieta l'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo al di fuori delle competenze esclusive statali, sia con il contesto normativo in cui la disposizione in esame si colloca.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 10

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte